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INFORMATIVA ESG

Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, la Banca provvede a raccogliere le preferenze di sostenibilità della Clientela al fine di poter definire la propria offerta di servizi e di prodotti, tenendo in opportuna considerazione tali preferenze.

Relativamente al servizio di gestione patrimoniale la Banca provvederà a definire una politica di investimento che consideri, nell’ambito del processo di costruzione del portafoglio, anche i fattori ESG.

Cassa Lombarda allo stato attuale è impegnata in una progressiva integrazione dei rischi di sostenibilità1 nei propri processi decisionali, relativi agli investimenti e nelle proprie consulenze in materia di investimento o di assicurazione.

Le politiche retributive prevedono, all’interno dei sistemi incentivanti di breve e lungo periodo, la presenza di obiettivi di sostenibilità ESG, relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’ambito del miglioramento dei processi, della diversity & inclusion e dell’innovazione digitale.

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

Allo stato attuale non sono presi in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, data la necessità di mettere a punto una metodologia valida ed adeguata, sulla base di un set informativo di carattere non finanziario pubblico e standardizzato.

 Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di assicurazioni e di investimenti sui fattori di sostenibilità

Nell’ambito del servizio di consulenza in materia di assicurazione e di investimenti,  allo stato attuale non sono presi in considerazione i principali effetti negativi data la necessità di mettere a punto una metodologia valida ed adeguata, sulla base di un set informativo di carattere non finanziario pubblico e standardizzato.

1- Il rischio di sostenibilità è definito come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento (Art. 2 – Regolamento UE 2019/2088).