DECRETO LEGGE CURA ITALIA – PRIVATI / PROFESSIONISTI / PARTITE IVA

FONDO DI SOLIDARIETÀ MUTUI PRIMA CASA

Il Fondo di Solidarietà, gestito da Consap S.p.A., consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisito della prima casa d’importo non superiore a 250.000 euro di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il D.L. n. 9/2020 (art. 26), emanato al fine di far fronte all’emergenza Coronavirus, ha esteso l’intervento del Fondo introducendo un’ulteriore casistica: la sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi e la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente a una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo. Per questa casistica, la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:
  • 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non consecutivi, entro i limiti della dotazione del Fondo. Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modifiche in Legge 24 aprile 2020, n. 27, si è nuovamente intervenuti ad ampliare il perimetro di intervento del Fondo, in via temporanea, per un periodo limitato di 9 mesi dall’entrata in vigore di detto Decreto, anche ai lavoratori autonomi (come definiti nel D.L. n. 23/2020, cd. Decreto Liquidità) o liberi professionisti che abbiano registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data (qualora non sia trascorso un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Queste casistiche si aggiungono a quelle già previste dal Fondo istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 s.m.i., ossia:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, è stato inoltre eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE per accedere al Fondo di Solidarietà. Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Liquidità (quindi fino al 9 gennaio 2021), viene ampliato l’accesso al Fondo anche ai titolari di mutuo in ammortamento da meno di 1 anno dall’entrata in vigore del Decreto. Con la Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito con modifiche il Decreto Cura Italia, è stata ampliata ulteriormente la platea dei beneficiari del Fondo. In particolare, è stato precisato che, dal 30 aprile 2020, anche i titolari di mutui fino a 400.000 euro e di mutui sottoscritti usufruendo del Fondo di Solidarietà potranno chiedere la sospensione delle rate. Salvo quanto sopra indicato, la sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Per presentare richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà, è possibile scaricare e compilare il modulo di domanda pubblicato da Consap (“clicca qui“). Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e corredato da tutta la documentazione necessaria, può essere inviato a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Cassa Lombarda S.p.A. – Direzione Crediti – Via Manzoni, 14 – 20121 Milano oppure all’indirizzo di email certificata segreteria.crediti@postacert-cassalombarda.it oppure all’indirizzo email segreteriacrediti@cassalombarda.it. Può anche essere inviato direttamente tramite il form di seguito riportato






    Vi invitiamo a consultare preventivamente anche l’Avviso “Fondo di solidarietà mutui prima casa” che raccoglie tutte le informazioni per inviare correttamente la richiesta di sospensione. Per la risposta alle domande più frequenti, Vi invitiamo a consultare l’apposita sezione all’interno del sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19)

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